Novità fiscali per le locazioni brevi e presunzione d’impresa

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – art. 1, comma 17 - entrata in vigore: 1° gennaio 2026

Cos’è cambiato?
La legge finanziaria interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020 mediante la ridefinizione della soglia oltre la quale si presume che l’attività sia svolta in forma imprenditoriale.

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Tali contratti possono accedere alla cedolare secca con una aliquota ridotta del 21% per il primo immobile e del 26% sugli immobili successivi.

Presunzione di attività imprenditoriale.
Dal 2026, l’attività di locazione breve/turistica si presume imprenditoriale se vengono destinati a tale finalità più di 2 appartamenti nel corso dell’anno. Chi concede in locazione turistica 3 o più appartamenti nel periodo d’imposta è considerato imprenditore, con conseguenti obblighi amministrativi e fiscali:

  • apertura della partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese e obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale INPS;
  • comunicare cessazione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale (disattivare gli alloggi in Banca dati provinciale DTU-Alloggi);
  • comunicare l’avvio dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale al comune territorialmente competente, mediante la presentazione dell’apposita modulistica aggiornata scaricabile al seguente link;
  • accedere alla BDSR e, per ciascun alloggio turistico, ottenere il relativo CIN identificativo della locazione imprenditoriale (contenente il codice categoria classificazione nazionale B4). Attenzione: questo passaggio è da farsi solo dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvenuta registrazione mediante e-mail automatica inviata dal sistema informativo e decorsi almeno 60 minuti;
  • presentare al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA di locazione imprenditoriale per ciascun alloggio;
  • esporre i nuovi CIN ottenuti (contenenti il codice categoria nazionale B4), in sostituzione dei precedenti, all’esterno dello o degli stabili in cui sono collocati gli appartamenti, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, ed indicarli in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Al fine di darti maggiori informazioni sulle novità e conoscere come la nostra Apt intende procedere secondo normativa, ti invitiamo a iscriverti al webinar del 24 febbraio ad ore 17.30.

Informazioni

11/02/2026

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Roberta Gelmini
Team Lead DESTINATION COACHING

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