La legge finanziaria approvata il 30 dicembre scorso ha introdotto importanti novità per la disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020 mediante la ridefinizione della soglia oltre la quale si presume che l’attività sia svolta in forma imprenditoriale.
Si ricorda che si definiscono locazioni brevi "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Tali contratti possono accedere alla cedolare secca con una aliquota ridotta del 21% per il primo immobile e del 26% sugli immobili successivi.
Presunzione di attività imprenditoriale
Dal 2026, l’attività di locazione breve/turistica si presume imprenditoriale se vengono destinati a tale finalità più di 2 appartamenti nel corso dell’anno. Chi concede in locazione turistica 3 o più appartamenti nel periodo d’imposta è considerato imprenditore, con conseguenti obblighi amministrativi e fiscali:
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